IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in  particolare  l'art.  6,
recante disposizioni sull'autonomia delle universita'; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,  n.  12,  e  in  particolare
l'art. 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli  2,  comma
1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, l'art. 5,
comma 1, lettere b) e c), il comma 4, lettere h), c), d) e) ed f), il
comma 5 e l'art. 11; 
  Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49,  recante
«Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e  la  valutazione
delle politiche di  bilancio  e  di  reclutamento  degli  Atenei,  in
attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30
dicembre 2010,  n.  240  e  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e
i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
f) e al comma 5», e in particolare: 
    l'art.  4  che  disciplina  la  «Programmazione   triennale   del
personale»,  prevedendo,  al  comma  2,  che  la  programmazione   e'
realizzata assicurando, nell'ambito di quanto  previsto  dall'art.  3
dello stesso decreto legislativo, la piena sostenibilita' delle spese
nel rispetto dei limiti di cui agli  articoli  5  e  7  del  medesimo
decreto, e al comma 5, che entro i sei mesi precedenti la scadenza di
ciascun triennio,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sono
stabiliti gli indirizzi della programmazione triennale del personale; 
    l'art. 7 recante disposizioni sul  rispetto  dei  limiti  per  le
spese di personale e per indebitamento, il quale prevede al  comma  6
che dette disposizioni siano ridefinite per gli anni  successivi  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da
emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo  triennio
di programmazione e avente validita' triennale; 
  Visto l'art. 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale prevede che: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle
universita' statali, puo' procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato  nel  limite
di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento
di  quella  relativa  al  corrispondente  personale  complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. La  predetta  facolta'  e'
fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e  2015,  del
60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del
100 per cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Per  l'anno  2015,  le
universita' che rispettano la condizione di cui all'art. 7, comma  1,
lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012,  n.  49,  e  delle
successive norme di attuazione  del  comma  6  del  medesimo  art.  7
possono procedere, in  aggiunta  alle  facolta'  di  cui  al  secondo
periodo del presente comma,  all'assunzione  di  ricercatori  di  cui
all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente
riferita ai ricercatori di cui al citato art. 24,  comma  3,  lettera
a), gia' assunti a valere sulle facolta'  assunzionali  previste  dal
presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole universita' che
si  trovano  nella  condizione  di  cui  al  periodo  precedente,  e'
consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di  cui  all'art.
24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  senza
che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo
quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49,  e  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29  dicembre  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio  2019,  con
riferimento  alle  facolta'  assunzionali  del  personale   a   tempo
indeterminato e dei ricercatori di cui all'art. 24, comma 3,  lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L'attribuzione  a  ciascuna
universita' del contingente,  delle  assunzioni  di  cui  ai  periodi
precedenti e' effettuata con decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, tenuto  conto  di  quanto  previsto
dall'art. 7  del  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.  49.  Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  procede
annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze (...)»; 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare
l'art. 19, comma 1, lettera d-bis, che introduce all'art.  18,  comma
1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le seguenti disposizioni: 
    «4-bis. Le universita' con indicatore delle  spese  di  personale
inferiore  all'80  per  cento  possono  attivare,  nel  limite  della
predetta percentuale, per la chiamata  nel  ruolo  di  professore  di
prima o di seconda fascia o di ricercatore a tempo indeterminato,  le
procedure di cui al comma 1, riservate a personale gia'  in  servizio
presso altre universita', aventi indicatore delle spese di  personale
pari o superiore all'80 per cento e che versano in una situazione  di
significativa e conclamata  tensione  finanziaria,  deliberata  dagli
organi competenti. Con decreto del Ministro dell'universita' e  della
ricerca,  sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
italiane, sono individuati i criteri, i parametri e le  modalita'  di
attestazione della situazione di significativa e conclamata  tensione
finanziaria. A seguito delle chiamate di cui al  presente  comma,  le
facolta' assunzionali derivanti dalla cessazione del  personale  sono
assegnate all'universita' che dispone la chiamata.  Nei  dodici  mesi
successivi alla deliberazione di cui al primo periodo sono sospese le
assunzioni  di  personale,  a   eccezione   di   quelle   conseguenti
all'attuazione  del  piano  straordinario  dei  ricercatori,  di  cui
all'art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30  dicembre  2019,  n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.
8,  e  all'art.  238  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
nonche' di quelle riferite alle categorie protette»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto  2016,
recante «Indirizzi della programmazione del  personale  universitario
per il triennio 2016-2018»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  36  del  12
febbraio 2019, recante «Disposizioni per il rispetto dei limiti delle
spese di personale e delle spese  di  indebitamento  da  parte  delle
universita', per il triennio 2018-2020, a norma dell'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2011,  n.  199,  recante
disciplina  del  dissesto  finanziario  delle   universita'   e   del
commissariamento degli Atenei; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  e   in
particolare l'art. 23, commi 2 e 4-bis; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2011,  n.  123,  e  in
particolare l'art. 5, comma 3; 
  Vista la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca del 20 giugno 2019 (prot.  n.  19848)  concernente  gli
indirizzi per la programmazione del personale  universitario  per  il
triennio 2019-2021, sulla quale il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ha espresso il proprio assenso con nota  del  2  agosto  2019
(prot. n. 14946), confermata dal MIUR con nota del  7  novembre  2019
(prot. n. 33523); 
  Considerata  la  necessita'  di  definire  gli  indirizzi  per   la
programmazione del personale  universitario  e  di  dettare  altresi'
disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese  di  personale  e
delle spese di indebitamento, relativi al triennio 2021-2023; 
  Ritenuta l'opportunita' di assicurare ad ogni Ateneo un contingente
minimo assunzionale per una spesa media non superiore al 50 per cento
di quella  relativa  al  personale  cessato  dal  servizio  nell'anno
precedente  e,  esclusivamente  per  le  universita'   con   migliori
indicatori di bilancio,  la  possibilita'  di  disporre  di  maggiori
margini  assunzionali  proporzionali  alla  situazione  di  bilancio,
ponendo tuttavia un limite all'incremento della spesa sul turn over; 
  Su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, nominato
con il decreto del Presidente  della  Repubblica  12  febbraio  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2021; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con  il
Ministro per la pubblica amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto detta gli indirizzi  per  la  programmazione
del personale universitario, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  5,  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e reca disposizioni per  il
rispetto dei limiti  delle  spese  di  personale  e  delle  spese  di
indebitamento delle universita' statali, ai sensi dell'art. 7,  comma
6, del medesimo decreto legislativo, per il triennio 2021-2023. 
  2. Gli indirizzi e le disposizioni di cui al  presente  decreto  si
applicano alle istituzioni universitarie statali.